La Cassazione, Sezione II, con sentenza n. 4224 del 2026, è tornata a pronunciarsi sulla ammissibilità della costituzione di parte civile e sulla produzione di documenti in udienza, quale modalità alternativa al deposito telematico.
Questi sono i principi di diritto espressi in parte motiva in modo chiaro e che non consente interpretazioni alternative:
- la cd. riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute nell’udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’art. 78 cod. proc. pen., la costituzione di parte civile:
- l’art. 111-bis, comma 3, cod. proc. pen. ha già previsto una deroga alla regola (oramai generale) del deposito telematico obbligatorio, ossia nelle ipotesi in cui la “natura” dell’atto o del documento o “specifiche esigenze processuali” non consentano l’acquisizione informatica;
- è in tale categoria che può farsi rientrare anche il deposito di “atti” – quali costituzione di parte civile, comparsa conclusionale, nomina, procura speciale, etc. – che, per loro natura o, appunto, per specifiche esigenze processuali, deve essere effettuata in udienza;
- rientrano in queste eccezioni tutte le ipotesi in cui il codice di rito disciplini la produzione di documenti in udienza e, prima fra tutte, la dichiarazione di costituzione di parte civile ove tale costituzione venga effettuata con la modalità alternativa - rispetto a quella tramite portale telematico - del deposito della relativa dichiarazione e della nomina/procura speciale direttamente in udienza;
- l'obbligo di deposito telematico di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. deve intendersi riferito solo ai casi di costituzione anticipata, in quanto, nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali, è sempre ammesso il deposito, in forma cartacea, di atti, memorie o documenti difensivi.
La sentenza per esteso la trovate qui.

