Con ordinanza n. 30071 del 2025, la Cassazione, Sezione I penale, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87 bis del D.lgs. n. 150 del 2022, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede l’inammissibilità dell’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello assegnato all’Ufficio dal provvedimento del D.G.S.I.A., ma pur sempre ricompreso nell’elenco, e ciò anche nell’ipotesi in cui il provvedimento impugnato pervenga ugualmente al giudice a quo entro il termine perentorio di proposizione.
Il caso in esame riguardava infatti l’invio di un reclamo all’indirizzo assegnato al Tribunale di Sorveglianza (depositoattipenali.tribsorv.bologna@giustiziacert.it) anziché a quello, cui doveva essere invece destinato, del Magistrato di sorveglianza (depositoattipenali.uffsorv.bologna@giustiziacert.it).
L’ordinanza non riguarda invece il diverso caso dell’atto di impugnazione trasmesso a un indirizzo non compreso nell’elenco del D.G.S.I.A., cioè differente da quelli depositoattipenali, ma ugualmente in uso alla cancelleria del giudice a quo e a questi fisicamente consegnata: caso su cui si è pronunciata la sentenza n. 19451 del 2025, escludendo espressamente l’inammissibilità in forza del principio di raggiungimento dello scopo.
Il testo integrale della sentenza qui.

