Il processo penale telematico

blog di informazione giuridica a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

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Avv. Mattia Serpotta 

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Malfunzionamento sistemi informatici e conseguenze sul deposito

05-04-2025 17:15

Mattia Serpotta

Giurisprudenza,

Malfunzionamento sistemi informatici e conseguenze sul deposito

Cassazione penale, sentenza n. 7460 del 2025

La Cassazione, Sezione II, sentenza n. 7460 del 2025, torna a ribadire un principio di stretta attualità, in relazione ai provvedimenti adottati in questi mesi dai Dirigenti degli Uffici giudiziari di tutta l’Italia, i quali, sul presupposto del malfunzionamento di APP, hanno legittimato i magistrati al deposito con modalità analogica di atti – nel caso di specie, la richiesta di archiviazione – che, ai sensi del D.M. 206 del 2024, avrebbero dovuto essere obbligatoriamente trasmessi tramite la piattaforma informatica dedicata.

Secondo la Cassazione, "anche qualora la certificazione o l'attestazione fossero adottate in assenza dei presupposti, cioè in assenza di un effettivo malfunzionamento dei sistemi o del sistema, tale da non consentirne l'efficace utilizzo, non risulterebbe comunque compromessa, alla luce del disposto del comma 3 dell'art. 175-bis cod. proc. pen., la validità (e/o l'ammissibilità e/o la ricevibilità) dell'atto che, sulla base delle suddette certificazione o attestazione, è stato redatto in forma di documento analogico e depositato con modalità non telematica.

Da ciò discende - tornando al caso di specie -, che, a norma dell'art. 175- bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di L'Aquila non aveva alcun potere di ritenere l'inammissibilità (o l'irricevibilità o l'invalidità) della richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero in quanto redatta e depositata in forma cartacea nonostante l'asserita (dallo stesso G.i.p.) insussistenza dei presupposti per l'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento del 08/04/2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila".

Occorre però porre particolare attenzione a quei provvedimenti, su tutti quello adottato dal Presidente del Tribunale di Milano, che, nell’attestare il malfunzionamento di APP, estendono anche agli avvocati il potere di depositare con modalità non telematica atti per i quali è invece previsto l’obbligo del P.S.T. In questi casi, infatti, in assenza di un’analoga attestazione di malfunzionamento del portale, piattaforma altra e diversa da APP, mancherebbe per il difensore ogni presupposto legittimante il deposito cartaceo.