Il processo penale telematico

blog di informazione giuridica a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

monogramma-01

Avv. Mattia Serpotta 

via Umberto I, 260, Catania


facebook
instagram
linkedin
whatsapp
phone

Favor impugnationis e opposizione a decreto penale trasmesso a un indirizzo errato

25-03-2025 05:51

Redazione

Giurisprudenza,

Favor impugnationis e opposizione a decreto penale trasmesso a un indirizzo errato

Cassazione penale, Sezione III, n. 7380 del 2025

Segnalo questa recente sentenza della Sezione III della Cassazione, n. 7380 del 2025, in tema di deposito dell'opposizione a decreto penale di condanna a mezzo PEC a un indirizzo diverso da quelli "depositoattipenali". La questione non può dirsi oggi più attuale, poichè, a partire dall'1.1.2025, il deposito dell'opposizione deve necessariamente avvenire tramite portale.

La sentenza però contiene alcuni principi generali sul favor impugnationis certamente applicabili anche al deposito a mezzo PEC di atti diversi dall'opposizione e che si collocano all'eccesso opposto rispetto ad alcune pronunce della Prima sezione, di cui ho già parlato in un altro post.

 

Il caso: il G.I.P. di Latina dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto non inviata a uno degli indirizzi PEC individuati con provvedimento del D.G.S.I.A. ("depositoattipenali"), ma a quello riferibile alla cancelleria (gip.latina@giustiziacert.it).

 

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso del difensore, sulla scorta delle seguenti ragioni:

- in relazione all'atto di opposizione, trova applicazione soltanto la disciplina sulla modalità di presentazione prevista dall'art. 582 cod. proc. pen. e non anche quella sulla forma dell'impugnazione e sui requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 581 c.p.p.;

- l'art. 461, comma 4, c.p.p. indica espressamente i casi in cui l'opposizione può essere dichiarata inammissibile, e tra questi non rientra quello sul mancato invio a un indirizzo PEC individuato dal D.G.S.I.A., prevista dall'art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022;

- è dunque ammissibile il deposito dell'opposizione effettuato a un indirizzo diverso da quelli "depositoattipenali", purchè l'atto sia stato regolarmente ricevuto.

 

In conclusione però la sentenza, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite n. 1626 del 2021, ribadisce in termini più generali, e dunque ben oltre l'opposizione al decreto penale, che, "escluso l'obbligo di trasmissione dell'impugnazione al giudice competente, non v'è spazio per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione che, entro il termine di decadenza della sua proposizione, abbia comunque raggiunto il suo scopo. Ed allora, l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio trasmesso al giudice dell'impugnazione".