L'art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, comma 7, lett. c) prevede una causa espressa di inammissibilità dell'atto di impugnazione, “quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello”.
E' consolidato in giurisprudenza il principio in forza al quale “non è causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio giudiziario di destinazione, diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma, comunque, compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei Sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Infatti, si è rilevato che tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del citato provvedimento direttoriale” (da ultimo, Cassazione penale, I sezione, n. 654 del 2025).
Rimane invece isolato il diverso principio espresso dalla stessa sezione I, sentenza n. 47557 del 2024, che ha giudicato inammissibile il ricorso depositato all'indirizzo assegnato alla sezione della Corte d'Appello che aveva emesso il provvedimento censurato e non invece a quello assegnato all'ufficio impugnazioni della stessa Corte.