La Cassazione, Sezione V, sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026, ritorna sul malfunzionamento del portale non certificato ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p., nel caso in cui il deposito telematico - nel caso di specie, di un atto di appello - sia obbligatorio.
La Corte declina un decalogo di comportamento per il difensore:
‒ nel caso di malfunzionamento certificato e attestato ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p., il deposito potrà avvenire con modalità non telematiche;
‒ in assenza dell’attestazione o certificazione di cui all’art. 175 bis c.p.p., la possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati dal legislatore trova esclusivo fondamento nell’art. 175 c.p.p.;
‒ i difensori possono pertanto essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, solo se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore;
‒ la restituzione nel termine passa quindi necessariamente dall’instaurazione del procedimento di cui all’art. 175 c.p.p. e, dunque, dalla presentazione di una istanza entro 10 giorni da quello in cui è cessato il caso fortuito o la forza maggiore;
‒ è necessario documentare il malfunzionamento con idonea documentazione, quali “fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro”;
‒ quando l’atto viene inviato tramite posta certificata, il difensore deve almeno indicare nel testo del messaggio, di non essere riuscito a caricare l’atto sul PDP e quindi di fornire giustificazioni in merito all’impiego di un mezzo non consentito.
Qui il testo integrale della sentenza.

