Il processo penale telematico

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Avv. Mattia Serpotta 

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Malfunzionamento del portale non certificato: il decalogo della Cassazione

21-09-2026 18:00

Mattia Serpotta

Giurisprudenza, processo-penale-telematico,

Malfunzionamento del portale non certificato: il decalogo della Cassazione

Cassazione, Sezione V, sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026

La Cassazione, Sezione V, sentenza n. 33829 del 17 settembre 2026, ritorna sul malfunzionamento del portale non certificato ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p., nel caso in cui il deposito telematico - nel caso di specie, di un atto di appello - sia obbligatorio. 

La Corte declina un decalogo di comportamento per il difensore:

‒ nel caso di malfunzionamento certificato e attestato ai sensi dell’art. 175 bis c.p.p., il deposito potrà avvenire con modalità non telematiche;

‒ in assenza dell’attestazione o certificazione di cui all’art. 175 bis c.p.p., la possibilità di far valere malfunzionamenti diversi da quelli tipizzati dal legislatore trova esclusivo fondamento nell’art. 175 c.p.p.;

‒ i difensori possono pertanto essere restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza per il deposito (telematico) dell'impugnazione, solo se provano di non averlo potuto osservare per disfunzioni del sistema — non certificate, né attestate a norma dell'art. 175-bis cod. proc. pen. — suscettibili di integrare i presupposti del caso fortuito o della forza maggiore;

‒ la restituzione nel termine passa quindi necessariamente dall’instaurazione del procedimento di cui all’art. 175 c.p.p. e, dunque, dalla presentazione di una istanza entro 10 giorni da quello in cui è cessato il caso fortuito o la forza maggiore;

‒ è necessario documentare il malfunzionamento con idonea documentazione, quali “fotografia della schermata del PDP che mostri "servizio non disponibile" o "errore di autenticazione", o una fase di caricamento non completata; riferimento preciso del codice errore; "marca temporale" dei tentativi effettuati; log del browser; log della connessione; registri del gestore del portale, e altro”;

‒ quando l’atto viene inviato tramite posta certificata, il difensore deve almeno indicare nel testo del messaggio, di non essere riuscito a caricare l’atto sul PDP e quindi di fornire giustificazioni in merito all’impiego di un mezzo non consentito.

 

Qui il testo integrale della sentenza. 

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