La Cassazione interviene con due pronunce sul potere di autentica mediante firma digitale, invece di quella grafica, e ciò quando la sottoscrizione dell’assistito non sia apposta in presenza del difensore.
Come noto, la necessità di autentica “differita” si pone, ad esempio, nei casi di procura speciale, ex art. 122 c.p.p., di delega ("incarico") al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p., o di dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l’atto è trasmesso dall’assistito al difensore con un mezzo telematico ‒ PEC, mail, WhatsApp ‒ e quindi in copia, oppure in originale, tramite posta.
La prima sentenza è della VI Sezione penale, n. 42391 del 2024. La Cassazione ha precisato che:
‒ “la legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l’atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia”.
‒ è correttamente autenticata la procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, laddove l’atto contenente la sottoscrizione dell’assistito sia firmato soltanto digitalmente.
Lo stesso principio è stato poi ribadito, in un caso analogo, anche dalla Sezione II, sentenza n. 2104 del 2025.
Va ricordato poi che il comma 2 bis dell’art. 122 c.p.p., oggi entrato certamente in vigore, prevede espressamente che il difensore possa autenticare la “copia informatica” della procura speciale mediante firma digitale.
La seconda sentenza è della Sezione IV, n. 44984 del 2024. La Cassazione ha precisato che:
‒ il difensore nominato in querela e incaricato al deposito può attestare la veridicità della firma apposta dal querelante, ex art. 39 disp. att. cod. proc., anche mediante apposizione di firma digitale.