La Sezione IV della Cassazione, sentenza n. 3087 del 2025, a proposito degli atti che le 'parti e la persona offesa' compiono personalmente - nel caso di specie, la richiesta di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. avanzata dall'indagato -, ha incidentalmente ricordato che l'articolo 111 bis, comma 4 c.p.p.:
- "non pare introdurre una deroga al divieto di impiego della posta elettronica certificata previsto dall'art. 87, comma 6-quinquies, d.lgs. n. 150 del 2022";
- "consente il deposito con modalità non telematiche, tra le quali può rilevare, ad esempio, il deposito dell'atto presso la cancelleria del giudice (cfr. art. 121 cod. proc. pen.) o la segreteria del pubblico ministero (cfr. art. 153 cod. proc. pen.), ovvero, come recentemente affermato da una pronuncia di questa Corte proprio in tema di richiesta di interrogatorio avanzata dall'indagato all'esito della ricezione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche tramite differenti mezzi tecnici, quali il telegramma o la lettera raccomandata, purché la sua sottoscrizione risulti autenticata dal difensore o da altro pubblico ufficiale abilitato, sì da assicurare l'identificazione del soggetto privato legittimato a formulare l'istanza".