Anche le cause di inammissibilità dell’impugnazione trasmessa a mezzo PEC non sono soggette a sanatoria.
Lo ricorda la Corte di Cassazione, Sezione II, sentenza n. 11593 del 11 marzo 2025, in relazione a un ricorso non sottoscritto con firma digitale, trasmesso a mezzo PEC, ex art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, alla cancelleria del Tribunale del Riesame.
La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, ai sensi del comma 8 dell’art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022, il Tribunale che ha emesso l'atto impugnato e che ha ricevuto il gravame avrebbe dovuto pronunciare una ordinanza inammissibilità del ricorso per Cassazione, in quanto non sottoscritto con firma digitale.
Secondo la Corte, però, la declaratoria di inammissibilità può essere emessa anche dal giudice dell'impugnazione, nella specie dalla Corte di cassazione, in ragione di quanto disposto dall'art. 591, comma 4, c.p.p., atteso che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria.