Il protocollo, sottoscritto da Coa, Camera penale, Procura, Tribunale e Corte d'Appello di Torino, contiene le “linee guida per l'utilizzo del portale deposito atti penali” ed è l'esito del confronto sulle criticità sperimentate dai difensori.
Contiene certamente spunti interessanti e di buon senso. Viene per esempio ribadito che:
- il portale non deve essere utilizzato per le produzioni in udienza, “che vanno ammesse dal giudice nel contraddittorio delle parti”. In tali casi, le parti (Difensore e PM), su richiesta del giudice, si impegnano a rendere disponibile alla cancelleria del Giudice una copia informatica, dal contenuto conforme, dei documenti e degli atti già depositati in cartaceo in udienza. I difensori potranno provvedervi tramite PEC o mediante Portale;
- laddove il difensore “debba depositare un atto successivo non compreso nell’elenco del Portale, il deposito può avvenire utilizzando, come tipologia di atto, la “memoria difensiva”; l’atto così ricevuto non potrà chiaramente essere ritenuto inammissibile in ragione della non conformità della tipologia di atto selezionata”.
- nel caso in cui sia ancora consentito il deposito a mezzo PEC, l'uso di un indirizzo diverso da quello assegnato provvedimento del Dirigente dell'Ufficio, ma ricompreso nell'elenco del D.G.S.I.A. “non determina alcuna conseguenza in termini di ammissibilità dell’atto”.
Rimane invece discutibile l'uso di clausole - certamente non vincolanti per nessuna parte processuale e men che meno per l'Autorità giudiziaria, e comunque prive di copertura normativa - con le quali si autorizzano i difensori, a fronte di malfunzionamenti del portale diversi da quelli attestati dal D.G.S.I.A. o dal Dirigente dell'Ufficio, ex art. 175 bis c.p.p., a depositare gli atti via PEC o con modalità cartacea, e ciò dietro la rassicurazione che non si “incorrerà in alcuna declaratoria di inammissibilità, come concordato con i referenti degli Uffici giudiziari”.