In data 13 maggio 2025, il Direttore Generale del Dipartimento per gli affari della giustizia ha emanato una circolare chiarificatrice dei dubbi sorti in materia di pagamento dei diritti copia di atti e documenti. Queste le conclusioni:
- in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applicano le tariffe indicate per numero di pagine, aumentate del 50%, ai sensi dell’art. 4, comma 5, prima parte, del d.l. n.193/2009;
- nel caso di riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD), l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 25,00 euro, che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;
- l’art. 269, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che esonera dal pagamento di diritti quanto alle copie prive di attestazione di conformità estratte direttamente dal fascicolo informatico, non si applica al processo penale;
- in caso di richiesta di trasmissione telematica tramite posta elettronica, PEC, o download dal portale, l’istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro, da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse; nel caso di trasmissione tramite posta elettronica, il numero degli invii necessari sarà determinato dalla dimensione massima dei file allegati consentita dalla casella di posta. Saranno quindi necessari più invii (per ciascuno dei quali andrà corrisposto l’importo di 8 euro) se la documentazione allegata superi la dimensione consentita per ogni singola mail;
- nei processi dinanzi al giudice di pace, gli importi dei diritti di copia cartacea o telematica, determinati come sopra, sono ridotti alla metà.