La I sezione, con ordinanza n. 33741 del 9 ottobre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se «nel sistema dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, quando essa sia stata ricevuta e presa in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell’impugnazione».
La sentenza ripercorre tutti i precedenti sulla questione di inammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 87 bis, individuando tre ipotesi:
a) l'indirizzo PEC a cui è inviata l'impugnazione appartiene a un ufficio diverso da quello competente a riceverla;
b) l'indirizzo PEC appartiene a un ufficio giudiziario competente a riceverla, ma non è compreso nel decreto del D.G.S.I.A.;
c) l'indirizzo PEC appartiene all'ufficio competente a riceverla ed è ricompreso nel decreto del D.G.S.I.A., ma è diverso da quello deputato, in forza di un provvedimento di ripartizione interna del Dirigente dell'Ufficio, alla ricezione di quel tipo di atti.
La questione sollevata dalla I Sezione riguarda il caso b). Trovate qui il testo integrale dell'ordinanza.
Sulla ipotesi di cui al punto a), pende invece la questione di legittimità sollevata dalla stessa I sezione e non ancora decisa dalla Corte Costituzionale.

